Art. 2
In vigore dal 27 set 1990
La Germania procede a un censimento a alla stesura di un inventario, per la determinazione delle scorte private dei prodotti e degli animali di cui all', paragrafo 2, presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione, ad esclusione dei quantitativi minimi.
Per l'applicazione del comma precedente, la Germania può anche avvalersi di metodi statistici.
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