Art. 5
In vigore dal 26 set 1990
Oltre alle comunicazioni ex , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2204/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:
1) Numero di autorizzazioni rilasciate e/o revocate.
2) Quantitativi di caseine e di caseinati dichiarati ai sensi di tali autorizzazioni, suddivisi secondo i diversi tipi di formaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2742:oj#art-5