Art. 3

In vigore dal 26 set 1990
1. La contabilità di magazzino di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2204/90 comporta informazioni relative in particolare all'origine, alla composizione e alla quantità delle materie prime impiegate nella fabbricazione dei formaggi. Gli Stati membri possono esigere il prelievo di campioni al fine di verificare tali informazioni. Gli Stati membri vigilano sul rispetto del carattere riservato delle informazioni raccolte presso le imprese. 2. Ai controlli di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2204/90 debbono presiedere i seguenti criteri: a) almeno il 30 % delle imprese soggette ad autorizzazione sono controllate ogni trimestre; b) ogni impresa soggetta ad autorizzazione è controllata almeno una volta all'anno e quelle che producono oltre 300 t di formaggi all'anno sono controllate almeno due volte. 3. Entro un mese a decorrere dall'accertamento dell'infrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui sono stati impiegati caseine e/o caseinati senza rispettare le percentuali autorizzate ovvero senza autorizzazione.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1990/2742 | Portale Normativo