Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 set 1990
Oltre alle comunicazioni ex , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2204/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente: 1) Numero di autorizzazioni rilasciate e/o revocate. 2) Quantitativi di caseine e di caseinati dichiarati ai sensi di tali autorizzazioni, suddivisi secondo i diversi tipi di formaggi.
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