Art. 2
Il regolamento (CEE) n. 288/82 è così modificato:
In vigore dal 25 set 1990
1) All', paragrafo 2, terzo trattino è aggiunta la frase seguente:
« Tuttavia, l'applicazione delle restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Iugoslavia, previste dal suddetto allegato I, è sospesa fino al 31 dicembre 1991, ad eccezione, per quanto riguarda le importazioni in Spagna e in Portogallo, dei prodotti dei codici NC che figurano nell'allegato I bis, fatta salva l'eventuale applicazione delle misure di cui ai titoli V e VI. »
2) L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato I bis.
Storico versioni
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