Art. 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 25 set 1990
« 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato III, originari dei paesi a commercio di Stato, è soggetta a restrizioni quantitative negli Stati membri specificati nell'allegato, a fronte dei prodotti considerati.
Tuttavia, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca e la Romania, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82. L'applicazione di dette restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi, salvo la Repubblica democratica tedesca, è tuttavia sospesa negli Stati membri, eccezion fatta per la Spagna e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1991. La sospensione non si applica ai prodotti tessili reimportati nella Comunità dopo essere stati sottoposti a perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e, a decorrere dal 1o gennaio 1991, in Polonia o in Ungheria. Qualora l'importazione di uno dei prodotti in parola provochi o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente può essere ripristinata secondo le modalità di cui al titolo IV. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2727:oj#art-1