Art. 2
In vigore dal 24 set 1990
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CEE) n. 761/90 vengono riscossi sino a concorrenza del 42,4 %, fatta eccezione per la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) cui si applica un'aliquota del 37,0 %.
Gli importi depositati in eccedenza rispetto alle summenzionate aliquote del dazio vengono svincolati.
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