Art. 1
In vigore dal 24 set 1990
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio è pari al 42,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice addizionale Taric 8433).
3. Il dazio di cui al paragrafo 2 non si applica ai minerali e ai concentrati di tungsteno esportati nella Comunità dalle seguenti società:
- China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC), (codice addizionale Taric 8432);
- China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), (codice addizionale Taric 8432).
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