Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 1990
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00, originari della Repubblica popolare cinese. 2. L'aliquota del dazio è pari al 42,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice addizionale Taric 8433). 3. Il dazio di cui al paragrafo 2 non si applica ai minerali e ai concentrati di tungsteno esportati nella Comunità dalle seguenti società: - China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC), (codice addizionale Taric 8432); - China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), (codice addizionale Taric 8432).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2735:oj#art-1