Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 set 1990
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CEE) n. 761/90 vengono riscossi sino a concorrenza del 42,4 %, fatta eccezione per la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) cui si applica un'aliquota del 37,0 %. Gli importi depositati in eccedenza rispetto alle summenzionate aliquote del dazio vengono svincolati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2735:oj#art-2