Art. 8

In vigore dal 31 lug 1990
1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è pari a 0,5 ECU per ogni tonnellata. 2. Qualora, a causa dell'applicazione dell', paragrafo 3, il quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo fosse inferiore a quello per il quale è stato richiesto, viene svincolata una parte della cauzione corrispondente alla differenza tra i due quantitativi. 3. Non si applicano le disposizioni dell', paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2245:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 1990/2245 | Portale Normativo