Art. 5

In vigore dal 31 lug 1990
1. Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri ogni lunedì, entro le ore 13,00, oppure il primo giorno lavorativo successivo, qualora il lunedì fosse festivo. 2. Entro le ore 13,00 del giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda gli Stati membri comunicano via telex alla Commissione l'origine del prodotto, il quantitativo oggetto della domanda stessa e il nome del richiedente. 3. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione delle domande la Commissione stabilisce e comunica via telex agli Stati membri in che misura le richieste di titoli sono state accolte. 4. I titoli sono rilasciati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione delle domande inviate conformemente al paragrafo 2. 5. I titoli rilasciati sono validi solamente per l'immissione in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare a decorrere dal giorno del loro effettivo rilascio sino alla fine del secondo mese successivo a tale data. La validità non può tuttavia durare oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:2245:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1990/2245 | Portale Normativo