Art. 8
In vigore dal 31 lug 1990
1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è pari a 0,5 ECU per ogni tonnellata.
2. Qualora, a causa dell'applicazione dell', paragrafo 3, il quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo fosse inferiore a quello per il quale è stato richiesto, viene svincolata una parte della cauzione corrispondente alla differenza tra i due quantitativi.
3. Non si applicano le disposizioni dell', paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.
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