Art. 19

In vigore dal 20 giu 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. C 256 dell'8. 10. 1981, pag. 10, e GU n. C 28 dl 3. 2. 1989, pag. 11. (2) GU n. C 81 del 22. 3. 1984, pag. 7, e GU n. C 113 del 7. 5. 1990. (3) GU n. C 64 del 15. 3. 1982, pag. 13. (4) GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1. (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (1) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
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Art. 19 Regolamento (UE) 1990/1715 | Portale Normativo