Art. 16

In vigore dal 20 giu 1990
Qualora l'autorità doganale modifichi un'informazione tariffaria vincolante per un motivo diverso da quelli previsti all' ed all', paragrafo 1, l'informazione rilasciata inizialmente cessa di essere valida alla data in cui detta modifica viene notificata al titolare. Tuttavia, l', paragrafi 3, 4 e 5 è parimenti applicabile. TITOLO IV Disposizioni finali
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Art. 16 Regolamento (UE) 1990/1715 | Portale Normativo