Art. 2
In vigore dal 31 gen 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(4) GU n. L 380 del 22. 12. 1989, pag. 44.
(5) GU n. L 11 del 12. 1. 1990, pag. 30.
(6) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 65.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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