Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 gen 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28. (4) GU n. L 380 del 22. 12. 1989, pag. 44. (5) GU n. L 11 del 12. 1. 1990, pag. 30. (6) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 65.
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