Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue:
In vigore dal 31 gen 1990
1) All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Il massimale per il quale possono essere rilasciati titoli MCS ogni trimestre ammonta al 25 % dei quantitativi figuranti nell'allegato.
Tuttavia, per il primo trimestre del 1990, il quantitativo già assegnato in riscontro alle domande di titolo MCS presentate nella settimana dal 1o al 6 gennaio 1990 è dedotto dal quantitativo trimestrale. »
2) All', paragrafo 2, il termine « mensile » è sostituito dal termine « trimestrale ».
3) All', paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera c):
« c) all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del titolo MCS è rimesso nelle mani del richiedente o inviato all'indirizzo figurante nella domanda; ».
4) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Il quantitativo che forma oggetto di una domanda di titolo MCS non può eccedere, per impresa e per trimestre, il quantitativo di cui all', paragrafo 1.
Le imprese possono presentare una sola domanda di titolo MCS per categoria di formaggi. Per quanto riguarda le categorie 3 e 6 dei formaggi di cui all', paragrafo 2, le domande di titolo MCS presentate da una singola impresa nel corso di un dato trimestre non possono eccedere il 10 % dei quantitativi disponibili per detto trimestre.
Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare domande relative allo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello di presentazione della domanda; tutte le domande eventualmente presentate da uno stesso richiedente in due o più Stati membri sono irricevibili e le relative cauzioni di cui all'articolo 4 sono incamerate.
Tutte le domande presentate da un singolo interessato in uno stesso Stato membro sono considerate come una domanda unica. »
5) All'articolo 3, il paragrafo 2 è soppresso.
6) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Per tutti i prodotti riportati nell'allegato il titolo MCS è valido ventuno giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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