Art. 3

In vigore dal 19 giu 1989
1. La circolazione all'interno della Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato si effettua alle condizioni fissate al titolo III del regolamento (CEE) n. 1062/87. 2. Quando un prodotto menzionato nell'allegato circola alle condizioni previste dall'articolo 24 o 25 del regolamento (CEE) n. 1062/87, occorre costituire una cauzione pari al 110 % dell'importo corrispondente indicato nell'allegato del presente regolamento, a garanzia dell'esigenza principale relativa al recupero dell'importo risultante dall'applicazione dell', nel caso in cui il prodotto non venga reintrodotto nella Comunità entro sei mesi. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita la prova della reintroduzione non appena è accertato, nello Stato membro di spedizione, che il prodotto è stato reintrodotto nella Comunità. 3. Quando un prodotto menzionato nell'allegato è assoggettato al regime previsto al titolo IV, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1062/87, per essere spedito verso una stazione di destinazione situata all'interno del territorio della Comunità, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in virtù della quale il trasporto stesso si conclude fuori dalla Comunità, solo quando lo speditore ha presentato l'attestato di cui all'.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1989/1735 | Portale Normativo