Art. 1
In vigore dal 19 giu 1989
1. Gli importi dell'aiuto da recuperare conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 986/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. Tuttavia, gli importi di cui al paragrafo 1 non vengono riscossi qualora il latte scremato o il latte scremato in polvere esportati sotto forma di prodotti menzionati nell'allegato non abbiano potuto beneficiare dell'aiuto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 a causa della loro composizione non corrispondente ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1725/79.
Gli Stati membri prendono le necessarie misure di controllo per sincerarsi che, nel caso di cui al primo comma, il latte scremato e il latte scremato in polvere non abbiano beneficiato dell'aiuto anteriormente.
Storico versioni
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