Art. 6
In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SOLCHAGA CATALAN malto // 3 750 // esenzione // // // // //
(1) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2. (2) GU n. L 81 del
Storico versioni
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