Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 apr 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN malto // 3 750 // esenzione // // // // // (1) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2. (2) GU n. L 81 del
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