Art. 4
In vigore dal 17 apr 1989
1. Gli Stati membri prendono qualsiasi disposizione utile affinché i prelievi effettuati in applicazione dell' rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume del contingente.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Storico versioni
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