Art. 4

In vigore dal 10 apr 1989
Nel periodo in cui le uve secche non trasformate sono offerte per la vendita, a norma del presente regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione: a) entro il 10 di ogni mese, il quantitativo venduto nel periodo dal sedicesimo giorno all'ultimo giorno del mese precedente; b) entro il 25 di ciascun mese, il quantitativo venduto nel periodo che va dal primo al quindicesimo giorno di ogni mese.
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