Art. 3

In vigore dal 10 apr 1989
La domanda di acquisto deve comprendere, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85, una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a utilizzare i prodotti per le destinazioni specificate nell', paragrafo 1 del presente regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1989/913 | Portale Normativo