Art. 2
In vigore dal 10 apr 1989
1. Le uve secche non trasformate sono utilizzate per la fabbricazione di alcole del codice NC 2207 10 00, avente un titolo alcolometrico pari o superiore all'80 % vol. La fabbricazione deve esser ultimata entro 120 giorni dalla data d'accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85, in applicazione all', paragrafo 1 di detto regolamento.
2. È costituita una cauzione di trasformazione onde garantire che le uve secche non trasformate siano utilizzate entro il termine previsto per la fabbricazione dell'alcole ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli obblighi di cui al primo paragrafo sono considerati esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6). Essi sono considerati soddisfatti soltanto se l'acquirente fornisce la prova della loro osservanza a norma del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7).
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