Art. 2

In vigore dal 21 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente V. Papandreou [1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. [2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19. [3] GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1. [4] GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 1. [5] GU n. L 256 del 7. 7. 1987, pag. 1. [6] GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 50. --------------------------------------------------
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/4112 | Portale Normativo