Art. 2
In vigore dal 21 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. Papandreou
[1] GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19.
[3] GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 1.
[5] GU n. L 256 del 7. 7. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 50.
--------------------------------------------------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:4112:oj#art-2