Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 315/68 è modificato come segue:

In vigore dal 21 dic 1988
1) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: " Sono fissate norme di qualità per i bulbi, i tuberi, le radici tuberose, le zampe e i rizomi allo stato di riposo vegetativo del codice NC 060110. Dette norme di qualità sono definite in allegato."; 2) Il testo dell', paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Se non sono conformi alle norme di qualità, i prodotti di cui all' non possono: - all'interno della Comunità i) essere detenuti o trasportati ai fini della vendita, in ogni fase della commercializzazione, in imballaggi destinati al consumatore per il proprio fabbisogno personale, ii) essere esposti ai fini della vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore, né da commercianti né direttamente dai produttori; - essere ammessi all'esportazione nei paesi terzi per la vendita al consumatore per il proprio fabbisogno personale. I prodotti di cui all' aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma possono essere commercializzati all'interno della Comunità, oppure essere ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi, soltanto se: a) rispondono alle disposizioni stabilite in allegato, al titolo II, primo comma; b) ogni imballaggio reca, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti: - identificazione del venditore: nome e indirizzo o identificazione simbolica; - natura del prodotto: "prodotti non ammessi alla vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale", dicitura eventualmente completata dalla seguente: "prodotti destinati alla moltiplicazione".; c) gli imballaggi sono nettamente diversi da quelli per la vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale.".
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