Art. 4
In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROUMELIOTIS
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3.
(3) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 39.
(4) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 24.
(5) GU n. L 282 del 15. 10. 1988, pag. 28.
Storico versioni
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