Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Presidente P. ROUMELIOTIS (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3. (3) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 39. (4) GU n. L 257 del 17. 9. 1988, pag. 24. (5) GU n. L 282 del 15. 10. 1988, pag. 28.
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