Art. 1

In vigore dal 12 dic 1988
1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei filati di poliesteri parzialmente orientati, non testurizzati (POY) del codice NC 5402 42 00, originari del Messico, di Taiwan e della Turchia. 2. Gli importi del dazio calcolato sulla base del prezzo netto frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato, ammontano a: - 15,8 % per i filati detti POY originari del Messico, fatta eccezione per quelli prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Celanese Mexicana SA, Messico, la quale è esonerata dal dazio; - 8,7 % per i filati detti POY di Taiwan, fatta eccezione per quelli prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società seguenti che sono esonerate dal dazio: - Far Eastern Textile Ltd, Taipei, - Nan Ya Plastics Corp., Taipei, - Tuntex Distinct Corp., Taipei; - 2,7 % per i filati detti POY originari della Turchia. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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