Art. 4

In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 26. (4) GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 66. (5) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 119. (6) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37. (7) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 72. (8) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 71.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/3859 | Portale Normativo