Art. 4
In vigore dal 12 dic 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 26.
(4) GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 66.
(5) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 119.
(6) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.
(7) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 72.
(8) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 71.
Storico versioni
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