Art. 1

Per la campagna 1988/1989:

In vigore dal 12 dic 1988
- il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 2,87 ECU/t; - la differenza di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (6), è fissata a 2,51 ECU/t. Tuttavia, per quanto riguarda le riscossioni del prelievo di corresponsabilità supplementare avvenute in Spagna in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1521/88 e (CEE) n. 1914/88, la differenza da rimborsare è uguale a 2,45 ECU/t -
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3859:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1988/3859 — Per la campagna 1988/1989: | Portale Normativo