Art. 1
Per la campagna 1988/1989:
In vigore dal 12 dic 1988
- il prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 2,87 ECU/t;
- la differenza di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione (6), è fissata a 2,51 ECU/t. Tuttavia, per quanto riguarda le riscossioni del prelievo di corresponsabilità supplementare avvenute in Spagna in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1521/88 e (CEE) n. 1914/88, la differenza da rimborsare è uguale a 2,45 ECU/t -
Storico versioni
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