Art. 4
In vigore dal 17 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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