Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
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