Art. 3
In vigore dal 17 ott 1988
1. Se il prezzo all'importazione è inferiore al prezzo minimo di cui all', viene riscossa una tassa di compensazione di importo pari alla differenza tra i due prezzi.
2. La Commissione adotta le modalità relative alla fissazione del prezzo all'importazione, secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86.
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