Art. 2
In vigore dal 25 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.
(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 40.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.
Storico versioni
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