Art. 1

Per la campagna 1988/1989 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

In vigore dal 25 ago 1988
A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29: 1) vino rosso e rosato: 4,48 ECU/% vol effettivo/hl; 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3: 4,23 ECU/% vol effettivo/hl; 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner: 89,63 ECU/hl; 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata; 2,61 ECU/% vol effettivo/hl; 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata: 2,80 ECU/% vol totale/hl; 6) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata dei seguenti codici NC: a) 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39: 69 ECU/hl, b) ex 2204 21 41, 2204 21 49, ex 2204 29 41 e 2204 29 49: aa) di 15 % vol che presentano più di 130 grammi e non più di 330 grammi di estratto secco totale/l: 69 ECU/hl; bb) altri: 75,20 ECU/hl; c) ex 2204 21 51, 2204 21 59, ex 2204 29 51 e 2204 29 59: 92 ECU/hl; d) 2204 21 90 e 2204 29 90: 99,30 ECU/hl; 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204: a) 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39: 60,60 ECU/hl, b) ex 2204 21 41, 2204 21 49, ex 2204 29 41 e 2204 29 49: 64,80 ECU/hl; c) ex 2204 21 51, 2204 21 59, ex 2204 29 51 e 2204 29 59: 78,40 ECU/hl; d) 2204 21 90 e 2204 29 90: 86,70 ECU/hl. B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ECU/% vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion. C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99: 1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, dei codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99: a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl; b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl; 2) succhi (compresi i mosti) di uve concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99: a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl; b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl. D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a: - 42,30 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di 2 litri o meno, - 21,15 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiore a due litri e non superiore a 20 litri.
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