Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35. (3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 40. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2658:oj#art-2