Art. 8

In vigore dal 17 ago 1988
1. L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di mosti di uve concentrato effettivamente utilizzato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'. 2. L'elaboratore ed il fabbricante di cui all' possono chiedere il versamento, a titolo di anticipo, di un importo pari all'aiuto a condizione che abbiano costituito una cauzione pari al 110 % del predetto importo, a nome dell'autorità competente. 3. L'anticipo di cui al paragrafo 2 è versato entro i tre mesi successivi alla costituzione della cauzione, sempre che venga fornita la prova dell'avvenuto pagamento del mosto di uve concentrato. 4. Dopo che l'autorità competente ha ricevuto la comunicazione di cui all' e, tenuto conto dell'importo dell'aiuto da versare, la cauzione prevista dal paragrafo 2 è svincolata in tutto o in parte.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1988/2598 | Portale Normativo