Art. 1

In vigore dal 17 ago 1988
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. L'aiuto è concesso: - agli elaboratori che utilizzano mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nelle zone viticole C III a) e C III b), per la fabbricazione nel Regno Unito e in Irlanda di prodotti di cui al codice NC 2206 00, per i quali è ammesso da detti Stati membri, in virtù dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, l'uso di una denominazione composta contenente il termine « vino », denominati in appresso « elaboratori », - ai fabbricanti che utilizzano mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, in quanto elemento principale di un complesso d'ingredienti che i fabbricanti stessi mettono in commercio nel Regno Unito e in Irlanda con istruzioni ben visibili destinate ai consumatori, affinché questi possano ottenere una bevanda che imiti il vino, in appresso denominati « fabbricanti ».
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