Art. 11
In vigore dal 17 ago 1988
Prima del 20 di ogni mese gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, per il mese precedente, distinguendoli secondo le utilizzazioni di cui all':
a) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;
b) i quantitativi di mosti di uve concentrati per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla zona viticola da cui provengono;
c) i prezzi pagati per il mosto di uve concentrato dagli elaboratori e dai fabbricanti.
Storico versioni
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