Art. 4

In vigore dal 17 ago 1988
1. I servizi della Commissione stabiliscono le caratteristiche delle varietà in base alla media aritmetica dei risultati delle analisi effettuate, non tenendo conto dei due risultati estremi. 2. Qualora vengano presentate due o più domande per la stessa varietà, le sue caratteristiche vengono stabilite prendendo in considerazione la media dei risultati, previa applicazione del paragrafo 1. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i servizi della Commissione comunicano agli Stati membri i risultati delle analisi.
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