Art. 3
In vigore dal 17 ago 1988
1. Il laboratorio incaricato della lavorazione del riso, dopo aver eseguito una prova di germinabilità e le operazioni di lavorazione, invia i campioni codificati a tutti i laboratori elencati nell'allegato II e trasmette ai servizi della Commissione un documento sigillato per la decodificazione dei campioni.
2. Il campione da inviare ai laboratori per analisi consiste almeno in 100 g di riso semigreggio e 750 g di riso lavorato. I campioni sono costituiti da riso a granelli interi, esclusi i granelli interi gessati nei campioni di riso lavorato.
Storico versioni
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