Art. 2

In vigore dal 17 ago 1988
1. Qualora desiderino che altre varietà di riso siano incluse nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 3878/87, gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, una domanda recante il nome della varietà e gli estremi dell'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole. 2. Gli Stati membri che hanno presentato una domanda in conformità del paragrafo 1 forniscono ad uno dei laboratori elencati nell'allegato II, che sarà indicato dai servizi della Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un campione di semente certificata allo stadio di risone per ciascuna varietà oggetto della domanda. Il campione, di almeno 5 kg, deve essere stato prodotto nel corso dell'anno in una delle zone elencate nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2580:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo