Art. 1
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 22 lug 1988
«
Il burro di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987 o al 1o giugno 1987 e il 31 luglio 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 % e anteriormente al 1o marzo 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa inferiore all'82 %.
Il burro di cui all' del regolamento (CEE) n. 570/88 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987 oppure nel periodo compreso tra il 1o giugno 1987 e il 31 luglio 1987 limitatamente al burro con un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 % e anteriormente al 1o marzo 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa inferiore all'82 % ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2206:oj#art-1