Art. 1 · Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 22 lug 1988
« Il burro di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987 o al 1o giugno 1987 e il 31 luglio 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 % e anteriormente al 1o marzo 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa inferiore all'82 %. Il burro di cui all' del regolamento (CEE) n. 570/88 dev'essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1987 oppure nel periodo compreso tra il 1o giugno 1987 e il 31 luglio 1987 limitatamente al burro con un tenore di materia grassa pari o superiore all'82 % e anteriormente al 1o marzo 1987, limitatamente al burro con un tenore di materia grassa inferiore all'82 % ».
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