Art. 2

In vigore dal 22 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (4) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 19. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (6) GU n. L 92 del 9. 4. 1988, pag. 43. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.
Storico versioni

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